Concilia Med 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE Iscritto al Ministero di Giustizia al n. 1084 R.O.C. 

La Mediazione Civile 

D.Lgs 28/2010 e s.m. e i.

La mediazione è l'attività professionale svolta da un soggetto terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. 

Il Decreto legislativo 28/10 distingue quattro tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria, quella demandata dal giudice e quella su clausola contrattuale (quando la mediazione è imposta dalle parti, all'interno di un contratto, come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria). 

La mediazione civile si svolge alla presenza di un mediatore nominato all'interno degli organismi di mediazione che siano iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Alla stessa partecipano le parti con l'assistenza dei rispettivi difensori. 

Mediazione Obbligatoria

La Mediazione Obbligatoria è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria

Le materie per le quali è attualmente prevista la mediazione obbligatoria sono le seguenti:

condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno da responsabilità medica; risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo; contratti assicurativi, bancari e finanziari; inadempimento di obbligazioni contrattuali connesso all'emergenza Covid-19; associazione in partecipazione; consorzio; franchising; opera; rete; somministrazione; società' di persone e subfornitura.

La mediazione è obbligatoria anche quando è demandata dal Giudice del procedimento giudiziario già in corso, a prescindere dalla materia.

La mediazione è invece volontaria, quando è richiesta al fine di ricercare una soluzione conciliativa con le controparti, in materie relative a diritti disponibili non elencate tra quelle per cui la mediazione è obbligatoria.

Come si svolge la Mediazione

Dal deposito dell'istanza all'accordo

La mediazione inizia con l'iscrizione del procedimento, ad iniziativa delle parti istanti, presso la Segreteria dell'Organismo di mediazione, attraverso la compilazione e deposito dell'istanza di mediazione. L'Organismo procede all'iscrizione del procedimento nel Registro affari di mediazione, il responsabile nomina un Mediatore, fissa la data del primo incontro (incontro di merito e non più preliminare per effetto della riforma "Cartabia") non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito, e provvede ad invitare le parti. A tutti gli incontri di mediazione devono partecipare le parti personalmente assistite da un Avvocato in caso di mediazione obbligatoria.

Durante il primo incontro, di merito e non più preliminare o programmatico, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo, a tal fine parti e difensori collaboreranno per ricercare una soluzione conciliativa. 

Quando la mediazione termina con un Accordo, l'atto di accordo, sottoscritto dalle parti, dai rispettivi Avvocati e dal Mediatore, rappresenta titolo esecutivo tra le parti per gli obblighi assunti al pari di una sentenza.

Quanto costa la Mediazione

Riforma "Cartabia" art. 17 comma 3 Dlgs 28/10

Ai senti dell'art. 17 Dlgs 28/10, Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre le spese documentate (Es.: raccomandate, firme digitali, attivazione del procedimento telematico, spese di notifica o altro), un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. In base al disposto dell'art. 28 del D.M. 150/23 le indennità sono così quantificate, a seconda dei 3 scaglioni previsti in base al valore del procedimento (costi iva inclusa):

Importi delle indennità 

(spese di avvio/adesione e spese di mediazione per il primo incontro), per parte:

Fino a €1.000: Obbligatorie €97,60; Volontarie €122,00;

da €1001 a 50.000: Obbligatorie €190,32; Volontarie €237,90

oltre 50.001: Obbligatorie €273,28; Volontarie €341,60

Indeterminabile Basso: Obbligatorie €165,92; Volontarie €207,40

Indeterminabile Medio: Obbligatorie €224,48; Volontarie €280,60

Indeterminabile Alto: Obbligatorie €273,28; Volontarie €341,60

Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. 

Quando la mediazione si conclude con l'accordo al primo incontro e quando si prosegue oltre il primo incontro a prescindere dall'esito, ciascuna parte è tenuta a pagare le ulteriori spese di mediazione quantificate in base alla Tabella disciplinata dal DM 150/2023. Le tabelle sono pubblicate nell'area modulistica del presente sito (Tariffario), contengono le eventuali detrazioni ed aumenti previsti dalla Legge, con le tipologie di esiti del procedimento descritti.




 

Concilia Med srl, Via Salvatore Di Giacomo 8, 81031 Aversa (CE), Cf/P.iva: 04341600619
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